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SEDE LEGALE

Associazione Culturale

DIRTY DOZEN

Via Montesano, 28

95131 Catania (CT) - ITALIA

 

 

Email: info@dirtydozen.it


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DIRTY DOZEN

 

- STATUTO -

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1.

È costituita, nel rispetto della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente, l’Associazione Culturale denominata DIRTY DOZEN, con sede in Via Montesano n. 28 - 95131 Catania (CT). DIRTY DOZEN è un libero ente di fatto, apartitico e apolitico.

Art. 2.

L’Associazione è retta dal presente Statuto, ha durata illimitata nel tempo e potrà operare e/o istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero  mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3.

L’Associazione non ha scopo di lucro. È pertanto fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della medesima, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SCOPI SOCIALI

Art. 4.

L’Associazione Culturale DIRTY DOZEN persegue i seguenti scopi:

·       promuovere, sviluppare e diffondere la  cultura  senza  nessun

confine di carattere e di gusto, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alla cultura dell’audiovisivo (cinema, serie TV, serie web, videogames e ogni altra forma), del teatro, della fotografia, della musica, della danza, della letteratura, dello sport e dell’arte in genere;

·       valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale;

·       proporsi come punto di riferimento e/o come struttura di servizio per le aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;

·       offrirsi come luogo di incontro e  di aggregazione  nel  nome  di  interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

Art. 5.

L’Associazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali:

·       organizzare e gestire convegni, corsi, seminari, dibattiti, proiezioni, workshop ed altre iniziative formative;

·       organizzare gruppi di studio e ricerca;

·       organizzare, gestire e produrre attività editoriali e multimediali;

·       promuovere, organizzare e gestire iniziative di servizi, attività culturali, ricreative e ludiche atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande e alimenti in favore degli stessi al fine di costituire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronto interpersonali;

·       organizzare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni, in Italia e all’estero, iniziative intese a promuovere principi di solidarismo e sviluppare la promozione socio-culturale di ogni espressione artistica;

·       organizzare e rappresentare manifestazioni sportive, spettacoli di danza, teatrali, musicali, concerti, rassegne, festival, saggi, seminari, convegni, mostre d’arte, fotografia, animazione e cinematografia, sia in ambienti pubblici che privati, all’aperto ed al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;

·       svolgere qualsiasi attività connessa ed affine a quelle sopra indicate comunque utile alla realizzazione degli scopi sociali;

·       esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all’Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni  delle  autorità  competenti  o  per  deliberazione dell’Associazione.

Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi di pari opportunità tra le persone e rispettose dei  diritti

 inviolabili dell’individuo.

SOCI

Art. 6.

L’Associazione Culturale DIRTY DOZEN è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle  finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, senza distinzioni di sesso, nazionalità, religione, credo politico, sia le persone giuridiche, gli Enti locali, le organizzazioni di consumatori, gli istituti di ricerca, le associazioni di fatto, che accettano gli articoli dello Statuto, condividono gli scopi dell’Associazione e si impegnano a collaborare per il loro perseguimento.

Art. 7.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo dietro presentazione di domanda scritta, controfirmata da almeno tre soci, nella quale il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità, allegando la fotocopia di un documento d’identità valido e la fotocopia del Codice Fiscale o della Tessera Sanitaria. Tutti i dati personali raccolti saranno oggetto di riservatezza e impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo consenso scritto dell’associato. Il diniego va motivato. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello scritto, entro 30 (trenta) giorni, al Presidente.

Art. 8.

Sono previste 3 (tre) categorie di soci:

·       Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, sono soggetti al pagamento della quota sociale.

·       Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all’iscrizione e al  pagamento  della  quota sociale.

·       Soci sostenitori: coloro che, previa accettazione del Consiglio Direttivo, contribuiscono agli scopi dell’Associazione anche mediante conferimento volontario in denaro e/o in natura. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; sono, inoltre, soggetti all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci è illimitato. I soci sono tenuti a versare il pagamento della quota sociale entro 10 (dieci) giorni dall’effettiva iscrizione. L’ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, anche per causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 9.

Tutti i soci hanno  uguali  diritti  e  medesimi  doveri  all’interno

dell’Associazione. Tutti i soci hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello Statuto e dell’eventuale Regolamento Interno ai fini dell’accettazione delle norme della vita dell’Associazione a cui hanno aderito e a queste si devono attenere.

Tutti i soci hanno diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all’ordine del giorno della prima seduta utile dell’Assemblea  o  del

Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Non possono essere ammessi soci temporanei.

Art. 10.

Il socio cessa di far parte dell’Associazione per i seguenti motivi:

·       Decesso.

·       Dimissioni volontarie: il socio deve comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo le proprie dimissioni che avranno effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale sono state esercitate.

·       Espulsione: Il Consiglio Direttivo può  decidere  l’espulsione

del socio in caso di inadempienza ai doveri di cui  all’art. 9

o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa o qualora si renda moroso del pagamento della quota sociale senza un motivo ritenuto valido dal Consiglio Direttivo.

·       Decadenza: Il socio che per oltre un anno non paga la quota associativa non esercitando più alcun diritto viene considerato decaduto.

In nessun caso i soci dimessi, espulsi o decaduti possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

I soci espulsi possono fare richiesta di reintegrazione all’Associazione dopo 30 (trenta) giorni dall’avvenuta espulsione. L’approvazione di tale richiesta è soggetta al giudizio del Consiglio Direttivo e dev’essere comprovata dalle firme dei suoi membri.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 11.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione sono costituite da:

·       quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;

·       contributi sociali straordinari stabiliti dall’Assemblea;

·       libere erogazioni dei soci e dei terzi;

·       contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche  finalizzati  al  sostegno  di  specifici  e  documentati  programmi  realizzati nell’ambito di fini statutari;

·       contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

·       entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

·       entrate  derivanti  da  attività  commerciali   e   produttive

marginali e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

·       entrate derivanti da  iniziative  promozionali  finalizzate  al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;

·       da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;

·       altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Art. 12.

L’anno finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

I bilanci, preventivo e consuntivo, devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da

ogni associato.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 13.

Gli organi dell’Associazione sono:

·       Assemblea dei Soci.

·       Consiglio Direttivo.

·       Presidente.

·       Collegio dei revisori.

Art. 14.

L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di  confronto, atto  ad  assicurare  una corretta gestione dell’Associazione. Rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e rappresenta il massimo organo deliberante.

Art. 15.

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. È convocata dal Presidente almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 (un/terzo) dei soci.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta e firmata. È possibile partecipare all’Assemblea anche tramite presenza, in diretta, in videoconferenza.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

La convocazione, per l’Assemblea ordinaria, va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 7 (sette) giorni prima della data dell’Assemblea e/o pubblicazione sul sito web dell’Associazione e/o a mezzo fax e/o posta ordinaria e/o posta raccomandata e/o posta elettronica e/o pec. La convocazione, per l’Assemblea straordinaria, va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 14 (quattordici) giorni prima della data dell’Assemblea e/o pubblicazione sul sito web dell’Associazione e/o a mezzo fax e/o posta ordinaria e/o posta raccomandata e/o posta elettronica e/o pec.

Nel caso di particolare urgenza, la convocazione, potrà avvenire con preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Nella convocazione dovranno essere indicati la data, il luogo, l’ora dell’adunanza, sia di prima che di seconda convocazione, e l’ordine del giorno.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale e/o pubblicazione

sulla bacheca virtuale del sito web dell’Associazione.

La modifica del presente Statuto e lo scioglimento dell’Associazione sono regolamentati dai successivi Artt. 23 e 24.

Art. 16.

I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

·       eleggere il Consiglio Direttivo;

·       eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;

·       approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

·       decidere sulla destinazione dell’avanzo o il ripianamento del disavanzo di esercizio;

·       discutere e approvare le proposte dei soci;

·       approvare il Regolamento interno.

L’Assemblea straordinaria, invece, delibera sulle modifiche dello Statuto,  del  Regolamento   interno   e   l’eventuale   scioglimento

dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. I verbali sono redatti e trascritti sul registro dei verbali dell’Assemblea.

Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Art. 17.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) membri a un massimo di 12 (dodici) membri, eletti dall’Assemblea dei Soci, fra

i propri componenti.

Esso è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei membri previa comunicazione, con qualsiasi mezzo, almeno 3 (tre) giorni prima.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente,  durano  in  carica  3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea dei Soci con voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei Soci.

I verbali sono redatti dal segretario di turno e trascritti sul registro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Fanno parte del Consiglio Direttivo:

·       Il Presidente.

·       Il Vice Presidente.

·       Il Tesoriere.

·       I Consiglieri.

Art. 18.

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, si riunisce almeno una volta all’anno, e tutte le volte che si renda necessario, ed è convocato:

·       dal Presidente;

·       da almeno 2 (due) dei propri componenti, su richiesta motivata al Presidente;

·       da almeno 1/3 (un/terzo) dei soci,  su  richiesta  motivata  e

scritta al Presidente e all’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

·       predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

·       formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

·       promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;

·       dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea dei Soci;

·       elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno finanziario;

·       elaborare il bilancio preventivo che deve  contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

·       stabilire gli importi delle quote annuali;

·       sollecitare il pagamento delle quote sociali ordinarie e straordinarie da parte di tutti i soci;

·       giudicare e sanzionare i comportamenti scorretti dei soci;

·       redigere verbale di ogni riunione da affiggere all’albo dell’Associazione;

·       tenere i documenti dell’Associazione e i registri dei verbali e contabili.

È facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione. Tale regolamento deve essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 19.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica 3 (tre) anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.

Egli convoca e presiede il  Consiglio Direttivo, sottoscrive  tutti  gli  atti amministrativi compiuti dall’Associazione. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere a versamenti e incassi. Conferisce ai soci procura  speciale  per  la  gestione  di  attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 20.

Il Vice Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica 3 (tre) anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione in assenza del Presidente. Egli sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere a versamenti e incassi. Conferisce ai soci, in assenza del Presidente, procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 21.

Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica 3 (tre) anni, ha la cura amministrativa ed è il responsabile del Patrimonio dell’Associazione, della quale gestisce entrate ed uscite. Firma mandati di spesa e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi. Garantisce, inoltre, che i mezzi economici dell’Associazione vengano usati esclusivamente per le attività consentite dallo Statuto. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere a versamenti e incassi.

Art. 22.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti al di fuori del Consiglio Direttivo ed è eletto dall’Assemblea dei Soci, qualora questa lo ritenga opportuno, indicandone la  durata  del  mandato  per  un  periodo  non superiore a 1 (un) anno. Il Consiglio dei Revisori verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

MODIFICHE STATUTARIE

ART. 23.

Il presente Statuto è modificabile con la presenza dei 2/3 (due/terzi) dei soci, sia in prima che in seconda convocazione e con voto favorevole del Consiglio Direttivo.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina ed il regolamento interno e con la legge italiana.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 24.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del

patrimonio occorre la presenza di almeno 2/3 (due/terzi) degli associati convocati in Assemblea straordinaria e il parere favorevole del Consiglio Direttivo, sia in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Catania, 16 dicembre 2017

                                                                                                                                                   I Soci Fondatori

                                                                                                                                                 (seguono le firme)

 

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